I.M.U. e Addizionale Comunale a Castel Mella

 

- Imposta Unica Comunale (I.M.U.) -

Dal 01/01/2020 è in vigore l'Imposta Municipale Unica, più nota come "IMU" la quale è prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160  - art. 1 commi da 739 a 783.

I.M.U. 2024 a Castel Mella

Con delibera del Consiglio Comunale n. 57 in data 19/12/2023 sono state confermate le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) come segue:

  • 0,6% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, per le quali è altresì prevista la detrazione nella misura di euro 200,00= (duecento/00);
  • 0,1% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994;
  • 1,06% aliquota per i terreni agricoli;
  • 1,06% aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con riserva allo Stato pari allo 0,76%;
  • 1,06% aliquota ordinaria per immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell’articolo 1 Legge 160/20219;
  • considerare come abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

(NB: stesse aliquote dell’anno 2023 espresse in termini percentuali % e non per mille ‰ ma equivalenti)

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU con modello F24 sono:

3912: IMU - abitazione principale IMMOBILI DI LUSSO (solo categorie catastali A/1 - A/8 –A/9) e relative pertinenze;

3914: IMU - terreni agricoli;

3916: IMU - aree fabbricabili;

3918: IMU - altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D);

3925: IMU - immobili cat. “D” produttivi - quota Stato;

3930: IMU - immobili cat. “D” produttivi - quota Comune.

Le scadenze per il versamento dell’IMU:

ACCONTO: entro il 16 GIUGNO di ogni anno 

SALDO : entro il 16 DICEMBRE di ogni anno        

RATA UNICA: entro il 16 GIUGNO di ogni anno

Attenzione: se la cadenza ricade in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno deriale successivo.

Il versamento NON va effettuato se l’imposta dovuta per l’intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale a Euro 12,00.

Per il conteggio dell’imposta e la stampa del modello F24 è possibile utilizzare il programma di calcolo cliccando QUI.

Per accedere allo Sportello Telematico del Comune di Castel Mella, per informazioni sull'I.M.U. CLICCA QUI

 

- Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Anno 2024 -

Il Comune di Castel Mella ha adottato l'Addizionale Comunale all'IRPEF prevista ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360/1998 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 23/2011.

Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castel Mella, alla data del Primo Gennaio dell'anno di riferimento.

Il codice identificativo del Comune di Castel Mella, da indicare sul modello F24, è C208.

Le aliquote, che vengono applicate sul reddito imponibile ai fini dell'IR.P.E.F., sono state approvate dal Consiglio Comunale del Comune di Castel Mella con le seguenti deliberazioni:

  • n. 21 del 27/04/2012, modificata con successiva deliberazione n. 41 in data 11/06/2012 con cui è stata regolamentata l’addizionale comunale all’IRPEF per gli anni 2012, 2013 e 2014;
  • n. 14 in data 27/05/2015 con cui è stato regolamentato il tributo in oggetto per gli anni 2015 e 2016 mediante applicazione dell’aliquota unica dello 0,8%;
  • n. 6 del 06/02/2017 con la quale è stata ridotta per l’anno 2017 l’aliquota unica allo 0,7% e modificato il relativo regolamento comunale;
  • n. 10 del 23/01/2018 con la quale è stata ridotta l’aliquota unica allo 0,65% per l’anno 2018;
  • n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stata ridotta l’aliquota unica allo 0,60% per l’anno 2019;
  • n. 6 del 03/02/2020 con la quale è stata confermata l’aliquota unica allo 0,60% per l’anno 2020;
  • n. 5 del 28/01/2021, con la quale è stata ridotta l'aliquota unica allo 0,55% per l’anno 2021;
  • n. 12 del 16/02/2022, con la quale è stata confermata l'aliquota unica allo 0,55% per l'anno 2022;
  • n. 5 del 20/02/2023, con la quale è stata confermata l'aliquota unica allo 0,55% per l'anno 2023;
  • n. 58 del 19/12/2023, con la quale è stata confermata l'aliquota unica come di seguito indicato:
Aliquota                                         Fascia di applicazione
0 %

Esenzione per redditi fino a euro 15.000,00

 

Tale limite non costituisce franchigia e nel caso di superamento l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile secondo lo scaglione di seguito riportato.

0,55 %Aliquota ordinaria unica

È prevista la soglia di esenzione pari ad euro 15.00,00 ed è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.

Ulteriori informazioni sull'Addizionale comunale all'IR.P.E.F. sono reperibili sul Sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, cui puoi accedere cliccando QUI.

 

 

A chi rivolgersi